Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge contiene norme volte a dare attuazione al principio per cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il proprio consenso, sancito dall'articolo 32 della Costituzione e ribadito dal codice di deontologia medica e dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145.
      L'articolo 1 prevede, quale condizione di validità del consenso ai trattamenti sanitari, una chiara e completa informazione da parte del medico sulla diagnosi, sulla prognosi, sui rischi e sui benefìci delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite e sulle eventuali alternative (articolo 5 della Convenzione e articolo 30 del codice di deontologia medica). Si introduce in tale modo esplicitamente nel nostro ordinamento il principio del «consenso informato», in virtù del quale il consenso deve essere sostanziale e non formale e dunque, per essere manifestato validamente, deve essere reso da chi è stato posto, attraverso una adeguata informazione, nelle condizioni di compiere una scelta consapevole. Viene fatta salva l'ipotesi in cui il paziente rifiuti di essere informato.
      L'articolo 2 disciplina le ipotesi in cui non sia possibile l'acquisizione del consenso da parte del paziente, perché minore

 

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di età o incapace, prevedendo in questo caso la necessità del consenso di soggetti terzi (genitore o tutore, persona preventivamente designata dal paziente, prossimi congiunti). In tale caso si prevede che il diniego non giustificato possa essere superato da un'autorizzazione del giudice tutelare.
      L'articolo 3 prevede una deroga nel caso di situazioni di urgenza derivanti da un imminente pericolo di vita, imponendo in tali ipotesi al medico di prestare l'assistenza e le cure indispensabili (articolo 8 della Convenzione e articolo 35 del codice di deontologia medica).
 

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